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Regione Veneto

Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

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A chi è rivolto

L’obbligo, in particolare, spetta a:

  • datori di lavoro che impiegano stranieri (privati o aziende)
  • residenti, stranieri e non, che ospitano cittadini stranieri.

Descrizione

È una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino extracomunitario.

Offrire alloggio significa:
  • ospitare uno straniero o apolide, anche se parente o affine
  • assumere uno straniero o apolide per qualsiasi causa alle proprie dipendenze
  • cedere a uno straniero o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.

Costi

Il procedimento è esente da pagamenti.

Presentazione manuale

La richiesta può essere presentata anche in formato cartaceo, scaricando e compilando manualmente il modello, per poi essere presentato all'ente in formato cartaceo.

Accedi al servizio

Puoi presentare la richiesta in formato digitale compilando il modello direttamente online.

Vincoli

La comunicazione deve avvenire entro 48 ore per ogni persona ospitata.

Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di ospitalità è antecedente di due giorni, il Comune è obbligato a segnalarlo alla Polizia Locale che applicherà le sanzioni previste.
La comunicazione deve essere sottoscritta da chi ha l’uso dell’immobile (perché proprietario o affittuario).
L’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente attraverso un documento d’identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Se si cede ad uso esclusivo un fabbricato o una sua parte a uno straniero, la comunicazione di ospitalità assorbe la comunicazione di cessione fabbricato.

Pagina aggiornata il 01/08/2023